COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



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Altri contenuti - Accesso civico

ART. 27 ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.
E’ fatto divieto di richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via informatica.
I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

ART.28 – L’ACCESSO CIVICO

A norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:
L’accesso civico semplice disciplinato dall’art. 5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della Trasparenza indicato nel sito dell’Ente che è il segretario generale.
L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”.
Le richieste di accesso civico generalizzato sono rivolte al responsabile di ripartizione che detiene l’atto. In caso di rigetto della richiesta, potrà essere proposto reclamo al responsabile della trasparenza. Laddove l’atto richiesto sia nella disponibilità del responsabile della trasparenza, la richiesta di riesame a fronte del diniego sarà inoltrata al suo sostituto. ( vicesegretario).
Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento comunale in materia.
Ambedue le forme di accesso di cui al comma 1 e 2 dell’art.5 dlgs 33/2013 non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione. Inoltre l’amministrazione non è tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall’amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.
In caso di richiesta di accesso generalizzato, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai soggetti contro interessati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.5 D.Lgs.33/2013.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5.
L’accesso di cui al precedente comma 1 può essere differito ovvero reso non in forma integrale laddove vi siano esigenze di privacy o di terzi da tutelare e può essere negato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall’art.5 bis del D.Lgs.33/2013, da interpretarsi comunque in senso restrittivo.
Si precisa che nella sez. 'Altri contenuti' del link 'Amministrazione trasparente' sono pubblicati i riferimenti relativi al responsabile della trasparenza e il modello di istanza di accesso civico semplice e generalizzato.
L’istanza di accesso civico semplice deve essere rivolta al responsabile della trasparenza, mentre quella di accesso civico generalizzato al responsabile detentore dell’atto. Il riesame avverso il rigetto delle istanze di accesso civico generalizzato va proposto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

  • REGISTRO ACCESSO CIVICO

Si dà atto che è stato costituito il registro cartaceo dell’accesso civico ove vengono annotate le istanze pervenute con indicazione del protocollo – la data – l’oggetto e l’esito delle richieste.

 RESPONSABILI ACCESSO CIVICO
 
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA:  
 
SEGRETARIO GENERALE

TEL. 0966 939601- 939641

 
FUNZIONARIO CUI RIVOLGERSI IN CASO DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA DA PARTE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA:
 
VICE SEGRETARIO GENERALE.  

TEL. 0966 939601- 939616


REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO
 

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