COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



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ORDINANZA SINDACALE N.. 1250 del 30-12-2022

Pubblicata il 30/12/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI DETENZIONE DI OGGETTI IN VETRO. DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, DI DEROGA AI LIMITI E ORARI PER LA DIFFUSIONE SONORA DI MUSICA
 
IL SINDACO

PREMESSO:
  • che il Comune di Polistena ha organizzato per le festività di fine anno un evento ed in particolare il tradizionale Concerto di Capodanno in Piazza della Repubblica, previsto dalle ore 00:00 del giorno 31.12.2022 alle ore 03:00 del giorno 01.01.2023;
  • con Deliberazioni di Giunta n.142 del 21/12/2022, avente ad oggetto “Capodanno in Piazza Indirizzi” l’Amministrazione comunale approva tale iniziativa;
CONSIDERATO:
  • che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2000, e ss.mm., rispettivamente agli artt. 47 e 22bis così dispone:
  •  art.47 ” Negli esercizi pubblici, nelle sale da ballo, nei cinema e nei ritrovi i suoni non devono essere percepiti dall’esterno. Gli spettacoli autorizzati all'aperto, salva diversa prescrizione dell'autorità di p.s., debbono terminare entro le ore 24,00. Gli spettacoli autorizzati all’aperto nel periodo 22 settembre 20 giugno debbono terminare entro le ore 24,00. Mentre nella stagione estiva, che inizia il 21 giugno e termina il 21 settembre di ogni anno, debbono terminare entro le ore 01:00. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nella stagione invernale, che inizia il 21 dicembre e termina il 20 marzo, con esclusione dei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio, dovranno rimanere chiusi nella fascia oraria compresa tra le ore 03:00 e le ore 05:00.;
  • art 22 bis “All’interno dell’area urbana individuata da planimetria (Allegata al Regolamento), in orario compreso tra le ore 00:00 e le ore 05:00 per tutti gli esercizi commerciali è fatto divieto di vendita da asporto, anche a mezzo di distributori automatici, di qualunque tipo di bevande in contenitori in vetro, ad esclusione del servizio di somministrazione al tavolo o del consumo immediato al bancone all’interno degli esercizi a ciò autorizzati. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di legge oltreché dell’art. 9 del D.L. 14/2017 e s.m.i. (c.d. DASPO URBANO).”
  • che il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di C.C. n. 11 dell’11.04.2022, all’art.52 così dispone:
  • “0. Il Comune, successivamente all'approvazione del Piano Strutturale Comunale, in attuazione della legge quadro n. 447 del 26/10/1995 e dei successivi decreti attuativi, nonché della L.R. 34/2009, provvederà alla "Classificazione acustica del territorio" (conosciuta anche come Piano di Zonizzazione Acustica Comunale - PZAC), prevedendo, tra l'altro, le opportune fasce di decadimento (“zone cuscinetto”) necessarie in caso di contatti tra zone appartenenti a Classi acustiche diverse che differiscono per più di 5 dB(A) e gli indicatori necessari al monitoraggio del suddetto Piano.
1. Nelle more dell’approvazione della "Classificazione acustica del territorio" di cui al comma precedente la realizzazione delle nuove infrastrutture e l'adeguamento di quelle esistenti deve assicurare il rispetto delle indicazioni della TAVOLA SSE (Zone acustiche omogenee) del Quadro conoscitivo ambientale secondo i criteri prescritti dalla legge quadro n. 447 del 26/10/1995 ed i successivi decreti attuativi, nonché dalla LR 34/2009.
2.  Omissis...
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Nelle zone acusticamente omogenee di Classe IV ubicate in prossimità del centro abitato ai fini della tutela della salubrità, è vietato l'insediamento di attività insalubri di prima classe di cui all'art. 216 DM 5/09/1994 e devono essere rispettate le limitazioni previste per le attività di seconda classe di cui all'art. 216 DM 5/09/1994. 9. Nelle zone di cui al comma precedente è possibile insediare solo attività di natura artigianale a bassa rumorosità che rispettino i limiti di decibel previsti dalla normativa vigente.
10.Omissis
CONSIDERATO, che, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, si prevede che possano essere richiamati sul territorio numerosi turisti;
RITENUTO per tale occasione di derogare i limiti orari di cessazione degli spettacoli autorizzati all’aperto di cui all’art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 24.02.2000 e ss.mm., e derogare ai valori limite dei livelli di decibel consentiti in orario notturno di cui al Regolamento Edilizio e urbanistico, in relazione alla programmazione dell’evento organizzato per la sera del capodanno;
CONSIDERATO, altresì,
che è molto diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato;
che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
Dato atto:
che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
ACCERTATO 
- che, la gestione di eventi a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica per scongiurare fenomeni di vandalismo e di degrado;
- che, in particolare, occorre scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine i cui frammenti, in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone, specie in occasioni di manifestazioni che comportano la concentrazione di un alto numero di persone in spazi stretti o delimitati;

RITENUTO pertanto necessario e urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico predisponendo le azioni necessarie a garantire i fatti di sicurezza delle persone e, preservare l'ambiente;
CONSIDERATO che, l'art. 50, comma 5 del TUEL come modificato dall'art. 8 del D.L. 20.02.2017 n° 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di gravi incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana e che l'art. 54, comma 4 TUEL prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare  gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
DATO ATTO  che, per esigenze di celerità connesse all’urgenza di provvedere e trattandosi di atto generale a contenuto normativo non si è proceduto alla normale comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2000, e ss.mm.ed in particolare gli artt. 47 , 22 bis e  69;
VISTO Il Regolamento Edilizio e urbanistico approvato con Delibera di C.C. n. 11 dell’ 11.04.2022, ed in particolare l’art.52,
VISTO L’art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VISTA La legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii.;
VISTO L’art. 650 c.p.;
per le motivazioni sopra espresse
ORDINA
1) nei giorni 31 dicembre 2022 e 01 Gennaio 2023, su piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzo su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuoco d'artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi;
 2) nei giorni 31 dicembre 2022 e 01 Gennaio 2023 in occasione dell’evento “Concerto di Capodanno in Piazza” :
a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro o lattine;
il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro a chiunque svolga, in qualsiasi forma, sul territorio comunale ricadente nel perimetro dell’allegata planimetria, attività di vendita per asporto o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, anche a mezzo distributori automatici. In tale fascia oraria, le bevande in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro possono essere utilizzate all’interno delle attività di somministrazione o nelle aree di pertinenza parimenti destinate all’attività di somministrazione/consumo sul posto.
3) nei giorni 31 dicembre 2022 e 01 Gennaio 2023 la deroga al limite orario di cessazione degli spettacoli autorizzati all’aperto di cui all’art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 24.02.2000 e ss.mm., e la deroga ai valori limite dei livelli di decibel consentiti in orario notturno di cui all’art. 52 del Regolamento Edilizio e urbanistico,
A V V E R T E
Che, l'inottemperanza nei termini indicati nel presente provvedimento determinerà, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana di cui all’art. 69/bis –“ Sanzioni pecuniarie delle violazioni”, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni per l'importo da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta €. 50,00
  1. Che, eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza saranno a carico degli obbligati che ne risponderanno in sede civile e penale;
  2. che contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.AR. Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
 
D I S P O N E
  1. che ai sensi dell’art.54 comma 4 del D. lgvo 267/2000, la presente è comunicata al Prefetto;
  2. La comunicazione a tutti gli esercenti locali pubblici del territorio di Polistena ricadente nel perimetro dell’allegata planimetria, e agli ambulanti;
  3. La comunicazione al Comando Polizia Locale, Alla Questura tramite il Commissariato di P.S, al Comando dei Vigili del Fuoco e alla Stazione Carabinieri di Polistena;
  4. La pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune;
Il Sindaco
Dott. Michele Tripodi
 
AVVERTENZE:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso temine di legge;
 Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo diverso temine di legge.
 
 

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Allegato ORDINANZA_Num_1250_Atto copia uso amministrativo.PDF 1.3 MB

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