COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



Via Giuseppe Lombardi - 89024 POLISTENA (RC)

Seguici su

ORDINANZA SINDACALE N. 1248 DEL 16/11/2022 - Istituzione senso unico in via Carlo Mileto e via Pioppo

Pubblicata il 16/11/2022

IL SINDACO
PREMESSO che:
Le vie C. Mileto e via Pioppo sono attualmente a doppio senso di circolazione;
La via C. Mileto nel tratto di strada compreso tra il civico 2 e il civico 4, presenta ridotta larghezza della carreggiata, ed è causa di incroci malagevoli fra veicoli in direzioni contrapposte;
La via Pioppo si presenta ridotta larghezza della carreggiata ed è altresì priva di marciapiede per tutta la sua lunghezza, con potenziali pericoli per i pedoni;
RAVVISATA la necessità di modificare la regolamentazione della circolazione in tali vie introducendo l’obbligo di percorrenza a senso unico di marcia al fine di adeguarle alle caratteristiche strutturali e di traffico rilevabili;
VISTO il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n.285, Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. del 16.12.1992, n.495, Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione stradale, si rende opportuno intervenire in merito;

O R D I N A
Che nella via C. Mileto direzione via C Marx e nella via Pioppo direzione via Muraglie venga istituito il senso unico di marcia.
L’ufficio Tecnico Comunale – Sett. LL.PP. è incaricato di eseguire la presente ordinanza provvedendo alla posa ed al mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Regolamento di esecuzione.
D I S P O N E
Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno 16 Novembre 2022 subito dopo la posa della relativa segnaletica.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio a cura degli uffici competenti e trasmessa al Settore LL.PP. dell’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza.
Gli Agenti di cui all’art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della stessa affinchè gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le sanzioni previste dall’art.7 del Decreto Legislativo citato.
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, approvato con
D.P.R. n.495/92.

AVVERTENZE:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  • Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso temine di legge;
  • Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo diverso temine di legge.
Il Sindaco
f.to Dott. Michele Tripodi

 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato ORDINANZA_Num_1248_Atto copia uso amministrativo.PDF 424.69 KB


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto