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Ordinanza a tutela della salute dei cittadini e nei luoghi di lavoro

Pubblicata il 08/01/2022
Dal 08/01/2022 al 21/01/2022

 ORDINANZA SINDACALE
 N. 101 del 08-01-2022 OGGETTO: Ordinanza a tutela della salute dei cittadini e nei luoghi di lavoro
 
Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stata dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Visti i DPCM del 08.03.2020, del 11.03.2020 e del 01.04.2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative al D.L. n. 6 del 23. Febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto Legge del 25.03.2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021 recante ”Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0033254 del 11 agosto 2021- Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento alla luce della circolazione delle nuove varianti “SARS – COV- 2 “in Italia;
Visto il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Visto l’articolo 2 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria che per i soggetti (contatti stretti di positivi)
 
Premesso che:
  • il Presidente della Regione Calabria ha disposto con ordinanza n. 2 del 1/1/2022 limitazioni per il territorio di Polistena classificato come “zona arancione” nella quale si applicano le diposizioni previste dal capo IV del DPCM  2 marzo 2021 nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile n. 52 e alle successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto art 9 bis comma 2 bis, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 novembre 2021 n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.
  •  è compito dell'Amministrazione Comunale adottare tutti gli interventi necessari ad assicurare la tutela della salute dei cittadini nonché del Sindaco adottare provvedimenti ai sensi dell’art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.” 
Considerato che:
  • Si riscontra sul territorio della Piana di Gioia Tauro un consistente incremento dei contagi COVID con un conseguente aumento dei ricoveri al Gom anche di persone con ciclo vaccinale completo e terza dose booster;
  • Sul territorio di Polistena i casi attivi di persone positive al Covid è di oltre 300 e la tendenza è in aumento determinando uno stato di pericolo per la salute della popolazione;
Accertato che:
  • La città di Polistena è sede di diverse scuole anche secondarie superiori che ricevono studenti pendolari provenienti da diversi comuni della Piana con trasporto assicurato con mezzi pubblici, nonché è sede di numerosi servizi pubblici territoriali tra cui l’ospedale;
  • Con nota del Direttore Sanitario f.f. del Gom, Dr. Costarella, n. 420 del 07/01/2021 si consiglia di valutare “la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati”;
Rilevato che:
  • La città di Polistena dispone di strutture sportive e di centri di intrattenimento con servizi anche commerciali aperti fino a tarda notte in grado di attrarre giovani e meno giovani;
  • Ciò comporta un rischio di assembramento incontrollato che potrebbe generare in questo particolare momento la diffusione più rapida del contagio da Covid;
 
Confermate le misure di cui all’ordinanza sindacale n. 652 del 27 dicembre 2021 adottata anche in attuazione del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che limita gli assembramenti in spazi aperti in relazione a eventi, feste, o situazioni assimilate sino al 31 gennaio 2022.
 
ORDINA
  1. la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, compresi centri per l’infanzia privati e ludoteche negli orari scolastici, ricadenti nel territorio del Comune di Polistena invitando le scuole ad attivare la DAD (Didattica a Distanza) per come stabilito dai protocolli nazionali in materia di diritto all’istruzione, eccezion fatta per gli uffici amministrativi che stabiliranno le migliori modalità di organizzazione del lavoro e assicurando al contempo la didattica in presenza, o migliore soluzione concordata, per gli alunni diversamente abili.
DISPONE
  1. la chiusura di tutte le attività private di natura commerciale, all’ingrosso ed al dettaglio compresi supermercati, ipermercati, grandi magazzini e parchi commerciali, la domenica e festivi eccezion fatta per: attività di ristorazione e somministrazione, bar, farmacie e parafarmacie, edicole, piccoli punti vendita di generi alimentari, attività agricole e zootecniche, che potranno rimanere aperti ogni giorno;
  2. l’anticipazione dell’orario di chiusura giornaliero per tutte le attività di qualunque natura alle ore 00.00 (mezzanotte) che non potrà comunque protrarsi oltre le ore 1.00 del giorno successivo per sistemazione, pulizie e altre attività connesse;
  3. la sospensione dei mercati settimanali su area pubblica, sia di generi alimentari che di abbigliamento.
 DISPONE
  1. Che in tutti i luoghi di lavoro AL CHIUSO, pubblici e privati, comprese fabbriche, supermercati, farmacie, uffici pubblici, ospedali, ecc. venga assicurato dal proprio datore di lavoro ai lavoratori un dispositivo di protezione (mascherina c.d. FFP2);
  2. che tutti i cittadini che si rechino in uffici pubblici indossino mascherine FFP2;
 DISPONE altresì
  • La sospensione di ogni attività connessa a circoli culturali e ricreativi e centri di aggregazione di qualunque natura;
  • La sospensione di ogni attività sportiva non agonistica di contatto o di gruppo presso strutture pubbliche e private.
STABILISCE
  • che il presente provvedimento, che ha decorrenza immediata e durata sino al 18 gennaio 2022, sarà depositato in segreteria, sia data massima diffusione ed in particolare che la stessa ordinanza venga pubblicata, a cura degli uffici competenti, all'Albo Pretorio on-line del Comune - sul Sito internet istituzionale;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa: alla locale Stazione dei Carabinieri; al locale Commissariato di P.S.; al Comando di Polizia Municipale, al sig. Prefetto Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria, nonché alla Ripartizione Urbanistica – SUAP;
  • Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo (protocollo.prefrc@pec.interno.it) ed ai dirigenti scolatici, per quanto di competenza
  • che la Polizia Municipale assicuri attraverso attività di controllo e monitoraggio l'esecuzione di tale provvedimento, nonché il rispetto dei contenuti demandato pure alle altre forze dell'ordine come prescrizione di ordine generale da far rispettare;
Il Sindaco
f.to DOTT. Michele Tripodi
 
AVVERTENZE:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  • Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso temine di legge;
  • Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo diverso temine di legge.

 

Allegati

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Allegato ord. 101.pdf 288.18 KB


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