COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria



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Ordinanza in materia di sicurezza urbana e a tutela della salute ex art. 50-54 dgls n. 267/2000 e in attuazione del decreto legge n. 14/2017 e ss.mm e del decreto legge n. 221/2021

Pubblicata il 27/12/2021
Dal 27/12/2021 al 31/01/2022

IL SINDACO
Premesso che:
- è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza e la salute dei cittadini;
- con delibera n. 36 del 14 dicembre 2021, l’Amministrazione Comunale ha approvato un protocollo d’intesa per la gestione della movida notturna a seguito di confronto con commercianti, cittadini residenti e forze dell’ordine;
- in particolare in detto protocollo vengono individuate le aree del centro storico dove si sviluppa il fenomeno della movida notturna spesso particolarmente prese di mira con i suoi luoghi simbolo, da atti vandalici;
Considerato che:
- Di recente, nonostante l’ascesa di contagi COVID sul territorio comunale, si sono verificati in detti luoghi comportamenti non consoni, culminati nello sversamento di rifiuti e assembramenti notturni incontrollati di persone senza dispositivi di protezione, presidi attualmente obbligatori anche all’aperto in spazi pubblici;
- Tali condotte oltre ad arrecare un sicuro danno al decoro e all’immagine di luoghi culturali della città mettono a serio rischio la salute dei cittadini e di coloro che frequentano la movida nelle ore notturne;
Considerato poi che:
- La zona del centro storico della città (come individuata dalla planimetria allegata) è caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi commerciali ove si somministrano e vendono alimenti e bevande e ove quotidianamente vi è un considerevole afflusso di persone soprattutto nelle ore notturne dopo la mezzanotte;
- Tali cibi e bevande spesso vengono consumati all'esterno, in strada, nelle piazze ed in luoghi molto frequentati, determinando troppe volte l'abbandono indiscriminato delle bottiglie di vetro, persino sui tetti delle abitazioni sottostanti l'isola pedonale di Piazzale Trinità ove si osserva un deposito di bottiglie, probabile risultato di un pericoloso "lancio" dall'alto verso il basso;
- Il fenomeno di abbandono indiscriminato di bottiglie e contenitori di vetro per strada e mei luoghi del centro storico si presta facilmente ad un successivo utilizzo improprio, risultando potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità, specie se lanciati, ridotti in frantumi volontariamente o accidentalmente dagli stessi consumatori, o se urtati da pedoni, o da veicoli in transito per le strade;
Accertato che:
- il decreto legge 14/2017 e ss.mm. ha introdotto nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana tra cui l’articolo 9 che stabilisce misure a tutela del decoro di particolari luoghi demandando alle amministrazioni la delimitazione di aree ove applicare misure più restrittive tese ad arginare fenomeni di devianza disponendo pure l’allontanamento e/o l’interdizione degli autori degli stessi dalle aree indicate;
- Il Governo ha recentemente emanato un decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che limita gli assembramenti in spazi aperti in relazione a eventi, feste, o situazioni assimilate sino al 31 gennaio 2022.
 
Ritenuto perciò opportuno, con apposite misure, tutelare l'incolumità dei cittadini, in attuazione delle norme di sicurezza pubblica, assicurare il rispetto del decoro urbano e dei luoghi culturali, salvaguardare l’igiene e la salute oltre che contrastare la diffusione del Covid;
 
Ritenuto necessario altresì adottare apposite misure per vietare la vendita da asporto (anche di funzionamento dei distributori automatici installati a tale scopo) di qualunque tipo di bevanda contenuta in bottiglie di vetro, dalle ore 00.00 e fino alle ore 5.00 (dalla mezzanotte alle cinque) ad esclusione del servizio di somministrazione al tavolo o del consumo immediato al bancone all'interno degli esercizi a ciò autorizzati, purché lo stesso si svolga all'interno del locale.
 
Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto della presente ordinanza a mezzo PEC.
 
Visti gli artt. 50-54 del dlgs 267 /2000
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
Visto il D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il d.L 221/2021;
ORDINA
1) su tutto il territorio comunale, il divieto di organizzazione e svolgimento di qualunque manifestazione, iniziativa celebrativa, attività, anche di tipo enogastronomico, concerto o evento su suolo pubblico che implichino gli assembramenti di persone in spazi aperti di cui all’art 6 del decreto legge 221/2021;
ORDINA
2) in orario compreso tra le ore 0:00 e le ore 5:00, per tutti gli esercizi commerciali compresi nel perimetro dell’allegata planimetria, il divieto di vendita da asporto anche a mezzo di distributori automatici di qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro, ad esclusione del servizio di somministrazione al tavolo o del consumo immediato al bancone all'interno degli esercizi a ciò autorizzati, purché lo stesso si svolga all'interno del locale;
 
ORDINA
3) anche ai fini del soddisfacimento delle esigenze indicate dall’art 7 bis dell’art 50 del TUEL 267/200 coordinate con le finalità di cui all’articolo 9 in materia di decoro urbano, il divieto assoluto a chiunque di consumare per le vie pubbliche, entro il perimetro dell’allegata planimetria, dalle ore 00.00 alle ore 5.00 bevande in bottiglie di vetro o in altri analoghi contenitori in vetro, nonché l’osservanza delle altre norme del regolamento di polizia urbana sul deposito/abbandono dei rifiuti su suolo pubblico;
DISPONE
Che in violazione della presente ordinanza (punto 1), a carico di ogni trasgressore delle disposizioni vigenti in materia antiCovid e sino al 31 gennaio 2022, si applicano le sanzioni amministrative, fatte salve ulteriori sanzioni penali previste, stabilite dalla vigente disciplina normativa;
DISPONE
Che in violazione della presente ordinanza (punti 2-3), nelle aree indicate nella planimetria allegata, si applicano altresì a carico degli esercenti le sanzioni di cui all’articolo 50 comma 7 bis del dgls 267/2000 limitatamente ai 30 giorni successivi l’entrata in vigore della stessa e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
DISPONE
Che in violazione della presente ordinanza (punti 2-3), nelle aree di cui alla planimetria allegata, si applicano a carico degli utenti le misure amministrative/penali più restrittive stabilite anche in attuazione dell’art 9 del decreto legge n. 14/2017 e ss.mm e sino al 31 gennaio 2022;
 
STABILISCE
- che il presente provvedimento, che ha decorrenza immediata e durata non superiore al 31 gennaio 2022, sarà depositato in segreteria, sia data massima diffusione ed in particolare che la stessa ordinanza venga pubblicata, a cura degli uffici competenti, all'Albo Pretorio on-line del Comune - sul Sito internet istituzionale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa: alla locale Stazione dei Carabinieri; al locale Commissariato di P.S.; al Comando di Polizia Municipale, al sig. Prefetto Ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria, nonché alla Ripartizione Urbanistica – SUAP;
- che la Polizia Municipale assicuri attraverso attività di controllo e monitoraggio l'esecuzione di tale provvedimento, nonché il rispetto dei contenuti demandato pure alle altre forze dell'ordine come prescrizione di ordine generale da far rispettare;
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al TAR Calabria - sezione di Reggio Calabria- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo on line dell'Ente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
 
Il Sindaco
(Dott. Michele Tripodi)


 





Allegati

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Allegato ordinanza_n_652.pdf 527.48 KB
Allegato allegato ordinanza n. 652.pdf 696.28 KB


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