Sportello Unico per l'Edilizia
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La Legge n. 122/2010 di conversione del decreto-legge 78/10, riforma la disciplina generale della "dichiarazione di inizio attività" (DIA) contenuta nell’art. 19 della legge 241/90, introducendo la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA).
L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della documentazione all’amministrazione competente.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, l’amministrazione ha 60 giorni per effettuare le necessarie verifiche ed eventualmente sospendere i lavori o ordinare le necessarie demolizioni.
La "segnalazione certificata di inizio attività" deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.
Da tale nuova disciplina sono esclusi gli immobili sottoposti a tutela o ai vincoli, ambientali, culturali o paesaggistici e per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria .
Costi
Diritti di Segreteria € 50,00
Modulistica disponibile
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (completo di Relazione Tecnica di Asseveramento)
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