LA SCHEDA DEL COMUNE
Popolazione 11.591 ab.
Altitudine 254 s.l.m.
Superficie 11,70 kmq
S. Patrona S.Marina V. (17 luglio)
Cap 89024
CARTINA

 

Sportello Unico per l'Edilizia

D.I.A. - Denuncia Inizio Attivita'

Cosa e'

sue La D.I.A. è una comunicazione del proprietario di un immobile, accompagnata da una relazione asseverata di un tecnico abilitato sulla conformità delle opere alla normativa vigente. Può essere presentata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ed è obbligatoria per i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- mutamenti di destinazioni d'uso senza opere;

Disciplina della D.I.A. (art. 23 D.P.R. 6.6.2001 - Testo unico dell'Edilizia)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lav ori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Costi

Diritti di Segreteria per interventi ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/01
€ 50,00

Diritti di Segreteria per interventi ai sensi dell'art. 22 comma 3 del DPR 380/01
€ 200,00

Modulistica disponibile

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