ufficio elettorale
Il Servizio elettorale è una funzione dello Stato espletata dal Comune.
Il Sindaco - quale Ufficiale di Governo - ha funzioni di sovraintendenza , vigilanza e controllo al fine di garantire il funzionamento ottimale del servizio elettorale , la cui direzione, e quindi l'operatività degli uffici, spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.
Il Servizio provvede d'ufficio alla tenuta ed all'aggiornamento delle liste elettorali, alla gestione dell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, al rilascio della tessera elettorale e della certificazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto; all'aggiornamento biennale dell'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello che verranno trasmessi al Presidente del Tribunale.
Dove Siamo
Il Servizio Elettorale è ubicato al terzo piano stanza n. 307 - Settore Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale) presso il "Palazzo Comunale" i cui ingressi sono ubicati in Via G. Lombardi (o Piazza 21 Marzo già Piazzetta Municipio) e in Piazzale della Pace.
Orari
L'Ufficio e aperto al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il lunedì ed il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 - escluso sabato e festivi - (il parcheggio è disponibile nell'area del Piazzale della Pace non a pagamento).
Durante il periodo elettorale l'orario viene prolungato in relazione agli adempimenti connessi allo svolgimento delle operazioni elettorali.
Elettorato
Sezioni Elettorali
Liste Elettorali
Tessera Elettorale
Commissione Elettorale
Componenti dei Seggi Elettorali
Modulo di domanda per Presidente di Seggio
Modulo di domanda per Scrutatore
Elettorato
Elettorato attivo e passivo
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre:
essere cittadino italiano;
aver compiuto il 18° anno di età;
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.
Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Capacità elettorale
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica) [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"].
- Maggiore età E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età].
- Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere brevemente:
Non sono elettori:
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
Sezioni elettorali
Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione , risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia. Ad esclusione dei ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso case circondariali, che sono assegnati alle sezioni ospedaliere o di detenzione, non è consentita l'istituzione di sezioni speciali o ripartire diversamente il corpo elettorale.
Seggi elettorali
Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori ridotti a tre per i referendum, e da un segretario, scelto dal presidente. L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell' art. 38 del T.U. n.223/1967 ; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22 [che detta disposizioni sull'uso della bandiera] in attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..."
Sezioni ospedaliere
Nei luoghi di cura con più di 200 posti letto, è istituita una sezione elettorale speciale. L'ufficio elettorale di sezione è formato da un Presidente e due scrutatori che hanno l'unico compito di raccogliere il voto dei degenti. A dette sezioni può essere assegnato il personale di assistenza dell'istituto che ne faccia richiesta. Seggi speciali Se nella circoscrizione di una sezione esiste un luogo di cura che ha una dotazione di posti letto tra 100 e 199 o un luogo di detenzione, al seggio costituito presso la sezione è affiancato un seggio speciale, formato da un Presidente e due scrutatori che ha l'unico compito di raccogliere il voto di degenti e detenuti. In presenza di un luogo di cura con meno di 100 posti letto saranno il Presidente ed uno scrutatore estratto a sorte, che si recheranno a raccogliere il voto dei ricoverati presso il luogo di cura. Il Ministero dell'Interno con la citata circolare MIACSE n. 80/1993, ha chiarito che è possibile esercitare il diritto di voto anche presso case di riposo per anziani o cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata quale l'infermeria e presso le strutture di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che esercitano attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa per tossicodipendenti.
Liste elettorali
Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea) L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
- compimento del 18mo anno di età - emigrazione o immigrazione da altro Comune
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.
Liste elettorali generali
Come disposto dall'art. 5 del T.U. n. 223, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali. La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale. Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla C.E.Cir
Liste elettorali sezionali
La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune. Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste. Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio.
Revisione delle liste elettorali
Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in:
semestrali
dinamiche ordinarie
dinamiche straordinarie
ognuna con degli adempimenti e dei tempi prestabiliti dalla normativa vigente. Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati dallo schedario:
dell'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità:
in occasione del censimento generale della popolazione;
a seguito di ripetuti accertamenti;
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta:
al compimento del centesimo anno di età
a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all'estero.
Mentre con la revisione semestrale si procede all'iscrizione dei minori di età, la revisione dinamica ordinaria riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali. Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio. Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio la C.E.C. procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:
cancellazioni per decesso
trasferimento di residenza in altro Comune
perdita della cittadinanza italiana
perdita della capacità elettorale
iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età.
Come detto in precedenza, le revisioni dinamiche ordinarie sono due, la normativa però prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba attuarsi una revisione dinamica, detta straordinaria, con termini abbreviati suddivisa in quattro parti:
prima tornata [prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali]
seconda tornata [prevista quarantacinque giorni prima della votazione ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto]
iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età [prevista trenta giorni prima della data fissata per la elezione]
cancellazioni per decesso [prevista quindici giorni prima della data della consultazione].
Gli adempimenti sono gli stessi delle revisioni dinamiche ordinarie, in aggiunta è solo previsto l'invio al Comune di nuova residenza di un telegramma che comunica l'avvenuta cancellazione per permettere a questi, considerati i tempi ristretti, di predisporre gli atti per l'iscrizione. Successivamente all'ultima scadenza non è più possibile variare le liste elettorali ed il Sindaco, su decisione della C.E.Cir., ammette al voto chi successivamente a tale data matura il diritto elettorale e ritira la tessera elettorale a coloro per i quali successivamente a tale data riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (art. 32-ter T.U. n.223/1967).
Tessera elettorale
cos'è e a cosa serve
da chi viene emessa
validità
consegna agli elettori
utilizzo ed esercizio del voto
aggiornamento dati
rettifica delle generalità
trasferimento di residenza
cambio indirizzo
deterioramento / smarrimento / furto
perdita diritto elettorale / ritiro
impossibilità di consegna
duplicato
degenti in ospedali / case di cura
detenuti in case circondariali
cittadini stranieri
costo del servizio
autocertificazione
trattamento dati personali
normativa di riferimento
tagliando di convalida
Cos'è e a cosa serve
La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale , è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie. E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:
i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza,nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali);
la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
Da chi viene emessa
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice. In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l'Ufficio Elettorale comunale osserva gli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
Validità
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale.
Consegna agli elettori
La consegna è eseguita a cura del Comune, in busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità. (E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità - di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati); Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso. I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la TE. Qualora il titolare risulti irreperibile , la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale.
Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione . L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei seggi. la tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre aggiornare la TE. Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.
Rettifica delle generalità
Le rettifiche dei dati personali causati da errori materiali oppure giuridici sono necessarie per correggere le difformità che risultano negli Atti di Stato Civile in relazione a: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza; oppure in quelli di Anagrafe (Registro della Popolazione residente) inerenti: residenza, professione, titolo di studio, o in altri documenti amministrativi in merito all'esatta indicazione delle generalità; vengono effettuate al ricevimento della documentazione dalle Istituzioni o dalle Amministrazioni pubbliche che hanno registrato l'evento oppure nel momento in cui si verifica la necessità di apportare la variazione. La rettifica delle generalità sulle liste elettorali invece, viene effettuata in sede di revisione ordinaria o straordinaria, mediante una cancellazione (relativamente alle generalità errate) e contemporanea iscrizione (con le generalità corrette/modificate). In base alle risultanze in Atti, ne consegue che, a seguito di rettifiche, e quindi alla re-iscrizione, dovute a: variazioni di sesso, cognome e/o (primo) nome, luogo/data di nascita, viene rilasciata una nuova tessera elettorale che verrà consegnata al domicilio dell'elettore e contestualmente ritirata la tessera elettorale di precedente emissione.
Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna al messo incaricato della consegna.
Cambio di indirizzo
La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE. Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio; analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto. Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.
Deterioramento - Smarrimento - Furto
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato. In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
Perdita del diritto di voto
Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso. il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
Impossibilità di consegna della tessera
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Duplicato di tessera elettorale
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l'Ufficio Elettorale; la richiesta/il ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della tessera o del duplicato (in caso di appartenente alla famiglia è sufficiente fotocopia del documento di riconoscimento), nonché di un documento in corso di validità che comprovi l'identità personale del richiedente. Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.
Costo del servizio
Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
Autocertificazione
la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Degenti in ospedali
e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo. Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza. L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
Normativa di riferimento
-T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
- l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
- T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
- l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
- T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
- D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".


Tagliandi adesivi di convalida (cambio indirizzo)
Fac-Simile del tagliando adesivo di convalida inviato a mezzo Posta al domicilio dell'elettore da applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi secondo le indicazioni qui di seguito riportate

Tessera in possesso dell'elettore

Tagliando adesivo di convalida da applicare nell'area indicata dalla freccia

Tagliando adesivo di convalida da applicare nell'area indicata dalla freccia
Commissione elettorale
Comissione Elettorale Comunale
La tenuta e L'aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell'ufficiale elettorale, in conformità dell'articolo 26 della legge 24 novembre 200, n. 340. L'ufficiale elettorale è in tutti i Comuni la Commissione elettorale comunale ( d'ora in avanti denominata C.E.C.). È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune. (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).
Elezione e composizione
Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000). La commissione è composta dal Sindaco e da: • tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri • otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1) Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della Commissione, essendo membro di diritto. Il sistema di votazione è stabilito dall'articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti. Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori: • a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri • a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. • A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al Segretario comunale.
Funzionamento
La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall'assessore delegato o dall'assessore anziano. La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l'assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente. Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l'intervento della maggioranza dei componenti, ossia: • tre membri, se è costituita da 4 componenti • cinque membri, se è costituita da 9 componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a:
tre, se è costituita da 4 componenti
quattro, se è costituita da 9 componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio elettorale del Comune di Polistena n. telefonico 0966.939649.
LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n..570.
Composizione e nomina
La Commissione e si compone:
del Prefetto o suo delegato, che la presiede
di quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, di cui: uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
Nei circondari giudiziari che abbiano una popolazione superiore a 50000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali , in proporzione di una ogni 50000 abitanti o frazione di 50000.
Le sottocommissioni sono presiedute da dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.
I componenti delle Commissioni o delle sottocommissioni elettorali circondariali designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima o a direttore di sezione, in caso di capoluogo di provincia.
I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che:
non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi
siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado
non siano dipendenti civili o militari della Stato in attività di servizio
non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ogni commissione o sottocommissione operanti nei circondari giudiziari della provincia, ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti membri effettivi coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
La Commissione e le Sottocommissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte di appello.
Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario comunale o da funzionari o da impiegati di ruolo del Comune designati dal Sindaco.
Funzionamento
La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di due commissari ( quorum strutturale ), mentre per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti ( quorum funzionale ).
Tra le funzioni di particolare rilievo della Commissione circondariale si segnalano:
l'esame e l'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali
l'esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Commissione elettorale comunale in materia di aggiornamento delle liste elettorali.
Ricorsi
Ogni cittadino ha facoltà di ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali.
Il ricorso va presentato alla Commissione nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della commissione elettorale Circondariale di Cinquefrondi n. telefonico 0966.949108.
Componenti dei seggi elettorali
Ufficio Elettorale di Sezione
L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, quattro Scrutatori (ridotti a tre in occasione di referendum) e da un Segretario.
Presidenti di seggio
Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello è stato istituito, con legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m., l'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'apposito Albo, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio vengono inseriti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di iscrizione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
età non superiore al 70° anno di età
titolo di studio: di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (diploma di scuola media superiore)
e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:
dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
appartenenti a Forze Armate in servizio,
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
La nomina viene effettuata dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione.
Segretario
Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).
Il segretario assiste il presidente nell'adempimento delle operazioni dei seggio.
Scrutatori
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'Albo Unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, formato ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e, da ultimo, dall'art. 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nell'Albo di Scrutatore vengono inseriti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda e che sono in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore o che hanno assolto gli obblighi scolastici e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:
dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
appartenenti a Forze Armate in servizio,
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale procede mediante designazione alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli Uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre, procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento debitamente certificato. Anche per la formazione della graduatoria dei supplenti la Commissione procede mediante designazione.
Domande
Presidente di seggio : le domande di iscrizione nell'Albo devono essere presentate dal 1° settembre e fino al 31 del mese di ottobre di ogni anno. (non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto in Albo).
Preleva il modulo di domanda per Presidente di Seggio
Scrutatori : le domande di iscrizione nell'Albo devono essere presentate dal 1° settembre e fino al 30 del mese di novembre di ogni anno. (non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto in Albo).
Preleva il modulo di domanda per scrutatore
NB : Per le domande inoltrate via fax , è necessario allegare anche la copia fotostatica del documento di identità .
Segretario : non è prevista alcuna presentazione di domanda in quanto scelto dal presidente.
Le domande dovranno essere presentate presso:
Servizio Elettorale
Via G. Lombardi - Polistena- Telefax. 0966.939649
Orario sportelli :
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30 e lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30(escluso sabato e festivi)
Informazioni tel. 0966.939649
Giudici Popolari
In riferimento all'amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l'altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo.Nell'elenco "iscrivendi" devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune.
Preleva il modulo di domanda per Giudice popolare
Requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari:
a) Giudici popolari di Corte d'Assise (articolo 9 L. 287/1951)
Residenza anagrafica nel Comune
cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 L. 287/1951)
Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Non possono ottenere l'iscrizione agli Albi:
i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L'iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d'ufficio o a domanda da parte dell'interessato
Domande
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari, presso il Servizio Elettorale ubicato al terzo piano stanza n. 307 - Settore Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale) presso il "Palazzo Comunale" con orario da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso sabato e festivi).
Per ottenere informazioni sulle modalità osservate dagli uffici giudiziari per l'attribuzione dell'incarico di giudice popolare, rivolgersi all'ufficio competente del Palazzo di Giustizia di Palmi.
Certificazione
Certificazione ed istanze di competenza del Servizio Elettorale
Certificazione
Iscrizione nelle liste elettorali
E' il certificato che attesta l' iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Può essere richiesto sia dall'interessato, sia da terza persona (candidati, gruppi politici, promotori, ecc.) in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare o di presentazione delle candidature alle elezioni. Per i cittadini italiani residenti nel territorio del Comune l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali dichiarazione di fallimento, sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali avviene sempre su richiesta e viene rilasciato dall'Ufficio Elettorale, in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria se ad uso elettorale soggetto ad imposta di bollo in tutti gli altri casi, e non può essere sostituito con l'autocertificazione L'iscrizione alle liste elettorali può essere anche oggetto di autocertificazione. L'autocertificazione non è applicabile nell'ambito del procedimento elettorale (presentazione e sottoscrizione di liste e candidature).
Godimento dei diritti politici, anche di tipo storico [ovvero: "godeva di tali requisiti anche alla data del."]
Il certificato di godimento dei diritti politici è il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che non si trovano nelle seguenti condizioni: - essere stati dichiarati falliti:
• essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
• - interdizione dai pubblici uffici.
• Può essere richiesto per l'ammissione a concorsi pubblici in genere (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali), per l'iscrizione in particolari albi (Giudici Popolari, Albo Unico delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore e Albo dei Presidenti di Seggio). Può essere sostituito mediante autocertificazione.
Dichiarazione di svolgimento delle mansioni di componente di seggio elettorale (a partire dal 15° giorno successivo alla data della votazione)
Duplicato del mandato di pagamento per la corresponsione delle competenze ai componenti di seggio elettorale.
Istanze (per svolgere mansioni di)
Presidente di seggio elettorale (scadenza ottobre di ogni anno)
Scrutatore di seggio elettorale (scadenza novembre di ogni anno)
Giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello (scadenza luglio - anni dispari)
Dove
Servizio Elettorale
ubicato al terzo piano stanza n. 307 - Settore Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale) presso il "Palazzo Comunale". Tel 0966.939649
• Quando
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso sabato e festivi).
Certificati rilasciati nel periodo elettorale
Certificazione elettorale
Iscrizione nelle liste elettorali per presentazione o accettazione di candidature
Autentica di firma per accettazione della candidatura
Tessera elettorale per l'esercizio del diritto di voto (non recapitata a domicilio)
Duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile
Rettifica di dati errati sulla tessera elettorale
Dove
Servizio Elettorale ubicato al terzo piano stanza n. 307 - Settore Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale) presso il "Palazzo Comunale". Tel 0966.939649
Quando
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso sabato e festivi).
Informazioni utili
Cittadini residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche : a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d'età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.
Per favorire l'aggiornamento dei dati, la Legge 459/2001 dispone l'obbligo, per gli elettori, di rispedire all'Ufficio consolare indicato sull'unita busta preaffrancata, entro 30 giorni dalla sua ricezione, l'allegato modulo anagrafico con i propri dati aggiornati.
Tale modulo, precompilato dall'Ufficio consolare, dovrà essere restituito anche qualora non si dovessero segnalare variazioni.
Come si vota
Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni.
L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale. Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
Come si svolgono le elezioni
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l'esercizio del voto per corrispondenza.
Opzione per il voto in Italia
I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459/2001 prevede infatti che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni. L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria. La ricezione delle comunicazioni in merito all'esercizio del voto, che l'Ufficio consolare invia al cittadino italiano residente all'estero, e la restituzione al medesimo del modulo per l'opzione non costituisce in alcun modo titolo di riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo, il cui possesso da parte del destinatario sarà verificato successivamente dall'Amministrazione italiana. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.
Cittadino irreperibile
Cancellazione dalle liste elettorali per irreperibilità anagrafica o al censimento
Un cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali. Seppure in possesso di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto né ottenere il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario a corredo di accettazioni di candidature, di sottoscrizioni a sostegno di candidature, di proposte di legge di iniziativa popolare o referendum.
La reiscrizione nelle liste elettorali, per ricomparsa da irreperibilità, in seguito al perfezionamento dell'iscrizione anagrafica, avviene in sede di revisione dinamica delle liste elettorali secondo il calendario previsto dalla normativa: al cittadino viene inviata una nuova tessera elettorale previo ritiro della tessera precedente che verrà conservata nel fascicolo personale dell'elettore. Se il cittadino non è in grado di produrre la tessera precedente (mancata consegna o smarrimento/furto), può egualmente ritirare la nuova rendendo all'ufficio elettorale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà spiegante la motivazione della mancata consegna.
La cancellazione dalle liste di fatto annulla la tessera precedente che, in caso di successivo rinvenimento deve essere consegnata all'ufficio elettorale che provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell'elettore.
Dove andare
Ufficio Anagrafe - per pratica di ripristino o reiscrizione anagrafica.
Nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, verrà data comunicazione all'Ufficio Elettorale per i provvedimenti di competenza.
A chi rivolgersi
Ufficio Anagrafe : - Ufficio censimento, sportello unico,
dove verranno date le informazioni necessarie per la reiscrizione nel registro della popolazione residente
Modulistica
I documenti vengono distribuiti in due formati:
Word per stampa contrassegnato dall'icona
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Modulo di domanda per Presidente di seggio
Modulo di domanda per Scrutatore
Modulo domanda Giudice Popolare
Appendice normativa
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 3 giugno 1957 - suppl. ord.)
Legge 4 agosto 1993, n.276 - "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica." (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 1993)
Legge 4 agosto 1993, n. 277 - "Nuove norme per l'elezione della camera dei deputati." (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 1993)
D.Lgs. 533 del 20.12.1993 - "Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1993 - suppl. ord.)
D.Lg. 534 del 20.12.1993 - "Modificazioni al Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n: 361" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1993 - suppl. ord.)
D.Lg. 535 del 20.12 1993 - " Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1993 - suppl. ord.)
D.Lg. 536 del 20.12.1993 " Determinazione dei collegi uninominali per la Camera dei Deputati" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1993 - suppl. ord.)
D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14 "Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 11 gennaio 1994)
L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 , "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, (art. 3)" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001)
Legge 21 dicembre 2005, n. 270 " Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica "(pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2005 - suppl. ord.)
Legge 27 dicembre 2001, n. 459 "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero "(pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2002)
D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104 "Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero." (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2003)
Legge 27 gennaio 2006, n. 22 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche" (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2006)
D.P.R. 11 febbraio 2006 "Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica." (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2006)
Altre disposizioni
L. 23 aprile 1976, n. 136,
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (artt. 10 e 17) (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 24 aprile 1976)
L. 8 marzo 1989, n. 95,
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 1 - 6) (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1989)
L. 21 marzo 1990, n.53,
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (artt.1; 2; 5; 9; 14; 19) (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 1990)
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3, comma 9) (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1992 - suppl. ord.)
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000) Propaganda elettorale
Normativa
norme per la elezione della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica
norme per la elezione dei Consigli Regionali (Regioni a Statuto ordinario)
norme per la elezione dei Consigli Provinciali
norme per la elezione dei Consigli Comunali
norme per la elezione dei Consigli Circoscrizionali
norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo
norme per la elezione del Parlamento Europeo
Consiglio Regionale
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
Legge n. 108 del 17 febbraio 1968
"Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"
Testo della legge n. 108 in formato doc |
Legge n. 154 del 23 aprile 1981
"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"
Testo della legge n. 154 in formato doc
Legge n. 659 del 18 novembre 1981
"Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"
Legge regionale n. 16 del 5 settembre 1983
"Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte"
Legge n. 55 del 19 marzo 1990
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
Legge n. 441 del 5 luglio 1992
"Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive che alcuni enti"
Legge n. 515 del 10 dicembre 1993
"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"
Legge n. 43 del 23 febbraio 1995
"Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"
Testo della legge n. 43
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"
Consiglio Provinciale
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
Legge 8 marzo 1951, n. 122
Norme per la elezione dei Consigli provinciali
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
Decreto Legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 240/76.
Legge L. 21 marzo 1990, n.53,
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
Legge 30 aprile 1999 n. 120 "Disposizione in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale"
Altre disposizioni
Decreto Legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 240/76. La variazione apportata è la seguente: lo scrutinio per le elezioni dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, viene rinviato alle ore 14,00 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le Elezioni Regionali e poi di quelle per le Elezioni Provinciali".
Legge n. 415 del 1993 (Modifiche ed integrazioni alla legge n. 81 del 1993).
Legge n. 130 del 28 aprile 1998 (Modifica art. 14 della L. 53/90 in materia di autenticazione delle firme degli elettori)
Legge n. 81 del 1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale)
D.P.R. n. 132 del 1993 (Regolamento di attuazione della legge n. 81 del 1993, in materia di elezioni comunali e provinciali);
Legge 22 febbraio 2000, n. 28
"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"
Delibera n. 43/04/CSP
Per quanto non è stato previsto dalle disposizioni di cui sopra:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Consiglio Comunale
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
L. 10 agosto 1964, n. 663
Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.
L. 7 giugno 1991, n. 182
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.
L. 25 marzo 1993, n. 81
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.
D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
D.Lg. 12 aprile 1996, n. 197
Attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (vedi anche testo aggiornato )
Referendum
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 12, 48, 71, 75, 132 e 138
Legge 25 maggio 1970 n.352
"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
Legge 22 maggio 1978 n.199
"Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
Decreto Legge 9 marzo 1995 n.67
"Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
Legge 17 maggio 1995 n.173
"Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"
Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 1995
"Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione"
Inoltre, norme per la elezione della Camera dei Deputati (applicabili ai referendum a norma dell'articolo 50 della Legge 25 maggio 1970, n. 352).
Parlamento Europeo
Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:
Legge 6 aprile 1977, n. 150
Legge 24 gennaio1979 n.18 (G.U. 30.1.1979 N.29)
legge 9 aprile 1984, n.61
legge 18 gennaio 1989, n.9
Direttiva Comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993
recante "disposizione in materia di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini dell'Unione Europea residenti in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza"
Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408
convertito in Legge dall'art. 1 della Legge 3 agosto 1994, n. 483
recante "norme di attuazione della Direttiva Comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993" (G.U. 27.6.1994 N.148)
Legge 3 agosto 1994 n. 483
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 24.6.1994 n.408 recante disposizioni urgenti i materia di elezioni al Parlamento Europeo
(G.U. 6.8.1994 N.183)
Legge 27 marzo 2004, n. 78
"Disposizioni concernenti i Membri del Parlamento Europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio" (G.U. n. 74 29 marzo 2004 )
Legge 8 aprile 2004, n. 90
"Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ed elezioni da svolgersi nell'anno 2004"
D.P.R. 10 aprile 2004
Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
D.P.R. 10 aprile 2004
Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Altre disposizioni
Per quanto non è stato previsto dalle disposizioni di cui sopra:
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Pagamento onorario ai componenti di seggio elettorale
Riscossione dell'onorario
modalità
pagamento in contanti
come
presentando il mandato di pagamento trasmesso dal Comune di Torino ed un documento di riconoscimento personale.
quando
nel periodo
dove
presso le.
Riscossione dell'onorario per Delega
È ammessa la riscossione per delega. A tal fine occorre:
compilare il modello di delega riprodotto, in basso, sul mandato stesso
presentare, all'atto della riscossione, un documento di riconoscimento personale sia del delegante sia del delegato.
Rivolgersi esclusivamente alla Banca Antonveneta per ottenere il pagamento (Tesoreria Comunale - Piazza del Popolo - Polistena).
Duplicati
Coloro che avessero smarrito il mandato di pagamento, potranno richiederne un duplicato all'Ufficio di Ragioneria del Comune, Via G. Lombardi "Palazzo Comunale" Piano secondo - orario 8,30 - 14,00 continuato (escluso sabato e festivi)
I duplicati possono essere richiesti solo dopo il.
Informazioni
possono essere richieste ai numeri 0966.939649
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